Con l’ADR 2019 relativo al trasporto di merci pericolose sono state introdotte diverse novità. Analizziamole insieme.
Le esenzioni
La prima novità dell’ADR 2019 riguarda le esenzioni. Queste sono di tre tipi: esenzione parziale per quantità, esenzione per merci imballate in quantità limitate e esenzione totale per merci pericolose imballate in quantità esenti. Per i numeri ONU 0081, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità max totale per unità di trasporto è 50 kg.
Esenzione parziale per quantità
Questa esenzione viene applicata al trasporto di materie pericolose in quantità non superiori ai limiti previsti per le varie classi (capitolo 1.1.3.6 dell’ADR).
Nel caso di trasporto misto, per i trasporti di merci pericolose in esenzione parziale, non basta che ogni merce sia sotto il suo limite quantitativo ma è necessario effettuare un’operazione da riportare nel documento di trasporto. Infatti l’unico obbligo per il trasportatore consiste proprio nell’emissione di tale documento il quale deve essere minuziosamente compilato in ogni sua parte e verificato dal destinatario al momento dell’arrivo della merce. Viene eseguita una sommatoria delle quantità relative, moltiplicata per il coefficiente di rischio stabilito per ognuna di esse e solo se tale somma è inferiore al valore parametrico di 1.000, l’esenzione parziale è ammessa.
Per quanto riguarda il veicolo adibito al trasporto deve essere dotato di un estintore portatile di una capacità minima di 2 kg in polvere e, obbligo non meno importante, disposto in posizione facilmente accessibile ed al riparo dalle intemperie. I colli dovranno riportare le etichette di pericolo ed il numero Onu corrispondente alle merci contenute, preceduto dalla sigla “UN” (marcatura del collo). Importante non aprire i colli ed non fumare durante la movimentazione degli oggetti.
Esenzione per merce imballate in quantità limitate
È possibile trasportare un carico senza limiti di peso della merce pericolosa rispettando sempre quello massimo a pieno carico del veicolo, purché tale carico sia conforme nei formati, nei pesi delle singole confezioni o dei colli e negli imballaggi, alle specifiche prescrizioni (capitoli 3.2 e 3.4.6 dell’ADR). Sui colli contenenti merci pericolose deve essere apposto, in modo ben visibile, il segnale romboidale a sfondo bianco con le punte nere, le cui dimensioni devono essere di 100 mm x 100 m. Nel caso in cui, invece, il veicolo sia superiore alle 12 t. e la massa lorda totale dei colli superi le 8 t., si deve applicare, davanti e sul retro dell’unità di trasporto, lo stesso marchio della dimensione, però, di 250 mm x 250 mm.
Esenzione totale per merci pericolose imballate in quantità esenti
Per questo tipo di esenzione il trasporto deve avvenire nel solo rispetto delle apposite quantità per imballaggio interno e per imballaggio esterno indicate al capitolo 3.5.1.2 e delle caratteristiche degli imballaggi stessi per cui è previsto un imballaggio interno, uno intermedio in grado di contenere eventuali fuoriuscite del materiale pericoloso e un imballaggio esterno rigido e robusto. Sul collo deve essere applicato un marchio di colore rosso, di forma quadrata di almeno 100 mm x 100 mm, con all’interno una “E” cerchiata oltre al numero di etichetta di pericolo ed il nome dello speditore o destinatario qualora questo non compaia da nessuna parte sull’imballaggio. Il numero massimo di colli in tutto il veicolo non deve superare i 1000.

Quali le novità per gli operatori del settore?
Il trasportatore
Importanti modifiche sono state applicate alla sfera delle responsabilità del trasportatore. In particolare, sono state apportate delle modifiche al paragrafo 1.4.2.2.2, nel quale si dichiara che : «il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1(a), (b), (e) e (f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. Nel caso del 1.4.2.2.1 (c) egli può confidare su quello che è certificato nel “certificato di riempimento del container/veicolo” fornito conformemente al 5.4.2.».
Importante specificare che, quando il trasporto su strada precede un percorso marittimo, è necessario fornire il veicolo del documento di trasporto. Ovviamente il trasportatore è in grado di confidare quanto certificato dal soggetto responsabile del carico, dal momento che quest’ultimo appone la sua firma nella sezione 20 della multimodal dangerous goods form relativa alla conformità del carico su veicolo o container.
Il consulente per la sicurezza
Ecco una delle novità più curiose del nuovo ADR 2019. Ogni azienda che spedisce merci pericolose su strada (anche lo spedizioniere) deve nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merce pericolosa il quale può anche non essere dipendente dell’azienda. Egli ha il compito di prevenire ed evitare i rischi inerenti alle attività di manipolazione e trasporto di tale merci.
Tuttavia, la nomina è obbligatoria dal 31 Dicembre 2022, proprio come si legge nella norma: «Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022».
I segnali di pericolo
Completamente revisionato il paragrafo 5.2.2.2.2 relativo ai pannelli di pericolo. Le novità riguardano le informazioni relative al numero del modello di etichetta, la divisione o categoria, il simbolo grafico e il suo colore, lo sfondo, la cifra e il colore nell’angolo in basso, l’etichetta modello e le eventuali note sono contemplate in una tabella di riferimento per tutte le classi/divisioni dell’Adr.
Classe 1: materie e oggetti esplosivi | |
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Classe 2: gas | ||
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Classe 3: Liquidi infiammabili | ||
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Classe 4.1: Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie soggette a polimerizzazione e materie esplosive solide desensibilizzate | |
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Classe 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea | |
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Classe 4.3: Materie che a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili | ||
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Classe 5.1: Materie comburenti | |
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Classe 5.2: Perossidi organici | ||
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Classe 6.1: Materie Tossiche | |
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Classe 6.2: Materie infettive | |
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Classe 7: Materiali radioattivi | |
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Classe 8: Materie corrosive | |
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Classe 9: Materie ed oggetti pericolosi diversi, comprese le materie pericolose per l'ambiente | |
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Alcune definizioni
Nel nuovo ADR 2019, tra le tante novità, sono state aggiunte nuove definizioni:
- Bombola sovra-stampata: una bombola destinata al trasporto di GPL con una capacità superiore ai 13 litri ed è realizzata con l’interno in acciaio saldato rivestito da una custodia protettiva sovrastampata in materia plastica alveolare, che non è possibile rimuovere, attaccata direttamente sulla superficie esterna della parete della bombola d’acciaio;
- Diametro: viene introdotto il concetto di diametro per i serbatoi delle cisterne, ad intendere proprio il diametro interno del serbatoio.
- La definizione di cisterna chiusa ermeticamente è stata ulteriormente sviluppata:
– Non è equipaggiata con valvole di sicurezza, dischi di rottura o valvole di sicurezza;
– E’ equipaggiata con valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura in conformità con il paragrafo 8.2.2.10, ma non deve essere equipaggiata con valvole di depressione.
- Una cisterna, realizzata con lo scopo di trasportare materie liquide con una pressione di calcolo minima di 4 bar o in alternativa realizzata per trasporto di materie solide (polvere o granuli) indipendentemente dalla sua pressione di calcolo, è considerata chiusa ermeticamente nei seguenti casi:
– E’ stata realizzata con valvole di sicurezza aventi un disco di rottura (conformemente al paragrafo 8.2.2.10 ) e valvole di depressione (conformemente ai requisiti posti dal paragrafo 6.8.2.2.3);
– Non è dotata di valvole di sicurezza, dischi di rottura o altri dispositivi simili ai precedentemente citati di sicurezza, ma è dotata di valvole di depressione (in conformità ai requisiti del paragrafo 8.2.2.3).
Come si classificano, per pericolosità, gli oggetti contenenti merci pericolose o materie corrosive?
Nell’ADR 2019, in particolare nella sezione 2.2.8, relativamente alle materie corrosive ed alle classificazioni delle miscele, vi è un cambio di approccio relativamente alla classificazione ed alla conseguente assegnazione dei gruppi di imballaggio.Vi è infatti una suddivisione che, con l’introduzione della nuova norma, avviene per livelli e dipende dalla quantità di informazioni disponibili per la miscela in esame, per le miscele simili ed anche per i suoi componenti.
Nel capitolo 2.2.8.1.6 sono stati introdotti i metodi alternativi per l’assegnazione del gruppo di imballaggio delle miscele.
La novità riguardo il metodo di assegnazione del gruppo di imballaggio del miscele riguarda principalmente l’introduzione di un “approccio graduale”.
Fermo restando i criteri che, sino ad ora, assegnano priorità ai dati esistenti sull’uomo o sugli animali per la classificazione delle miscele corrosive (riferimento ai dati presenti nel capitolo 2.2.8.1.5), l’introduzione dell’approccio graduale consente di classificare le miscele in classe 8 in perfetta analogia con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Dalla nuova norma ADR 2019 è stato rimosso il testo generico della sottosezione 1.1.3.1 (“le disposizioni dell’ADR non si applicano ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nel presente Allegato e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto).
L’ADR 2019 ha previsto inoltre l’inserimento di nuovi numeri ONU relativamente agli oggetti che contengono merci pericolose, la classificazione di questi è riportata nella sezione 2.1.5. All’interno di questo paragrafo è bene sottolineare che per “oggetto” si intendono macchinari, apparecchi o altri dispositivi che contengono una o più merci pericolose, o in alternativa i loro residui, nonché qualora fossero parte integrante o costituente dello stesso, che quindi non possono essere rimossi ai fini del trasporto.
Questa sezione (2.1.5) non si applica agli oggetti per i quali esiste già una designazione ufficiale per il trasporto più specifica ed alle merci pericolose della classe 1, classe 6.2, classe 7 o al materiale radioattivo contenuto negli oggetti.